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Tutti i diritti sono riservati © Associazione Nazionale Avvocati Toga d'Oro - ANTOR (CF 96601520586)

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Lo statuto Antor

Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e ss. del Codice Civile l'associazione denominata "Associazione Nazionale Avvocati Toga d'Oro" ovvero in sigla "ANTOR" con sede in Roma - Via Ottaviano 91.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 - Natura, finalità e scopi
1. L'Associazione è apartitica, autonoma e indipendente, non ha scopo di lucro e adotta un regolamento interno a base democratica.

2. L'Associazione ha lo scopo di valorizzare il prezioso bagaglio culturale, sociale, umano ed esperienziale dei soci avvocati Toga d'Oro, impedire che il valore di tale patrimonio si disperda e metterlo a disposizione della categoria forense, delle altre categorie professionali, della società e delle istituzioni nazionali ed europee.

3. Dare il contributo di scienza nei progetti di riforma della giustizia italiani e comunitari.

4. Promuovere iniziative di carattere culturale, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, giornate e corsi di studio e formazione.

5. Partecipare ad enti, associazioni, società e fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone la costituzione.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione può creare delle sedi territoriali.


Art. 3 - Soci

1.   Sono ammessi all'Associazione, come soci ordinari, gli avvocati che hanno raggiunto i 50 anni di anzianità di iscrizione all'albo. Gli avvocati che non hanno raggiunto i 50 anni di anzianità di iscrizione all'albo e le persone con particolari meriti o qualità per la vita dell'associazione sono ammessi come soci sostenitori.

3. L'iscrizione all'Associazione si effettua a semplice domanda dell'interessato, salva la convalida del

Consiglio direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e versare la quota di iscrizione e il contributo sociale annuo.

4. La quota di iscrizione e il contributo sociale non sono trasmissibili né rivalutabili.

5.   Potranno aderire collettivamente all'Associazione i soci di altre associazioni senza scopo di lucro con le quali si sia stipulata una apposita intesa.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci ordinari e i soci fondatori hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

3. I soci devono accettare e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e versare nei termini fissati il contributo sociale annuo.


Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. Il recesso, né l'esclusione danno diritto alla restituzione della quota di iscrizione e dei contributi sociali annui versati.


Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Vicepresidente; 

e) il Segretario; 

f) il Tesoriere; 

g) l'Organo di controllo (eventuale); 

h) l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale);

2. Gli organi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) durano in carica per cinque anni e decadono automaticamente al termine del mandato del Presidente, anche se anticipatamente concluso.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e sono rinnovabili consecutivamente per più di un 

mandato.


Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene almeno una volta l'anno con preavviso di giorni 8 mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione sul sito web dell'Associazione.

3. La convocazione dell'assemblea straordinaria avviene con preavviso di giorni 15 mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione sul sito web dell'Associazione.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria 

approva il rendiconto economico-finanziario; 

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; elegge il Presidente e gli altri Organi sociali; 

delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


Art. 9 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.


Art. 1O - Validità delle assemblee ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se è ;-i

presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche l/R.,

nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Possono partecipare alle assemblee e hanno diritto al voto i soci ordinari e i soci fondatori. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. I soci ordinari presenti in assemblea esprimono la metà dei voti. L'altra metà è espressa dai soci fondatori presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse, quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.


Art. 11 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


Art. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal primo e secondo Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, elabora e attua i regolamenti interni di funzionamento dell'Associazione.

4. Il Consiglio direttivo può deliberare di ampliare il numero dei suoi componenti, che sono eletti dall'assemblea alla prima votazione utile.


Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente nomina in ogni Distretto Giudiziario un proprio delegato , che può sostituire con altro socio in caso di necessità.


Art. 14 - Organo di controllo

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.


Art. 15 - Organo di revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 - Patrimonio e risorse economiche

1. Le risorse economiche e il relativo patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

a. quote e contributi degli associati; 

b. contributi di privati, enti e associazioni; 

c. proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; 

d. raccolte di fondi; 

e. eredità, donazioni e legati; 

f. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.


Art. 17 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

2. I rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.


Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10.

2. L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio alla Cassa Nazionale Forense per destinarlo ad aiuto degli avvocati bisognosi.


Art. 19 - Durata

1. L'Associazione ha durata indeterminata.


Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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